Cos'è il Trust.

In sintesi Il Trust e’ un atto fra vivi con il quale una persona [Settlor] trasferisce dei beni  sotto il controllo di un Trustee, nell’interesse di un beneficiario o per il raggiungimento di uno scopo specifico.

Dal 1992 è in vigore in Italia la legge 16 ottobre 1989, n. 364 - “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1º luglio 1985”.-

La sopracitata legge consente di contemplare anche nel ns. ordinamento la costituzione su suolo italiano di un Trust regolato da leggi estere.

 

I SOGGETTI DEL TRUST

- SETTLOR o Disponente [Colui che trasferisce i beni al Trustee, ma puo' mantenerne di fatto il controllo]

- IL TRUSTEE  [Colui che ne diviene l' effettivo prorietario e gestore non a proprio beneficio  ma a vantaggio del beneficiario]

- I BENEFICIARI [che possono essere individuati alla stesura dell' atto o successivamente]

- IL PROTECTOR o Guardiano [Figura di controllo che può intervenire sull' operato del trustee se previsto dall'atto di trust  su indicazione del settlor]

Protezione_patrimoniale

Uno dei principali vantaggi del Trust è la separatezza dei patrimoni:

i beni in Trust non possono essere aggrediti ne' dai creditori del settlor [che in seguito all'alienazione si e'privato definitivamente della proprieta‘], ne' dai creditori del trustee [poiche' egli ne acquisisce la proprieta‘ a diverso titolo] ma possono solo soddisfare le pretese dei soggetti  che vantano un credito direttamente nei confronti del fondo.

In particolare i vantaggi del Trust sono:

Dal punto di vista del settlor :

- l'impossibilita' di ottenere dal trustee la restituzione dei beni in Trust, salvo che cio' non sia espressamente previsto nell'atto istitutivo.

- l'impossibilita' per i suoi creditori di aggredire i beni in Trust

dal punto di vista del trustee:

- l'irrilevanza delle sue vicende personali rispetto ai beni conferiti in Trust  [essi non sono aggredibili dai creditori personali del trustee, non entrano nella massa in caso  di suo fallimento, non fanno parte della sua successione e non sono inclusi in nessun regime matrimoniale]

dal punto di vista dei beneficiari:

- l'impossibilita' di ottenere l’assegnazione dei beni in trust prima della scadenza del termine  indicato nell'atto istitutivo.

- l'impossibilita' per i loro creditori personali di aggredire i beni in trust prima che questi siano  trasferiti ai beneficiari.

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